Legge 75/2026: nuovo reato di frode alimentare ittica

Dal 29 maggio 2026 e in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, che introduce nel Codice penale un reato specifico di frode alimentare applicabile anche alla filiera ittica. Il nuovo articolo 517-sexies punisce chi mette consapevolmente in circolazione prodotti non genuini o sostanzialmente diversi da quanto dichiarato — per specie, origine, qualita o quantita — con l'intento di ingannare il compratore e trarne un profitto.

La norma non si ferma all'etichetta fisica: riguarda anche schede prodotto, cataloghi, siti aziendali ed e-commerce, ogni volta che concorrono a presentare il prodotto in modo non corrispondente alla realta. Introduce inoltre il reato di commercio con segni mendaci, per chi utilizza indicazioni o immagini ingannevoli su origine, provenienza o qualita.

La legge riscrive anche il sistema sanzionatorio della pesca marittima e introduce un nuovo articolo dedicato specificamente a etichettatura, tracciabilita e corretta informazione lungo tutta la filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio.

Il punto centrale per gli operatori: la legge distingue tra una violazione amministrativa degli obblighi di settore e una frode costruita consapevolmente per ingannare. Ma introduce anche un incentivo concreto alla trasparenza — nel caso di violazioni sull'etichettatura, la confisca del pescato non viene disposta se l'impresa dimostra di poter ricostruire il percorso reale della merce lungo tutta la filiera.

Per chi importa, trasforma o distribuisce prodotto ittico in Italia, il messaggio e chiaro: la documentazione di tracciabilita diventa una tutela legale diretta, non solo un adempimento burocratico.